Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di salvaguardare e di valorizzare la rete delle ferrovie dismesse, alle quali sono riconosciuti un importante valore testimoniale e storico, nonché un rilievo sul piano ambientale e paesaggistico.
      2. Ai fini dei benefìci previsti dalla presente legge, le linee ferroviarie dismesse di cui al comma 1, nonché le loro pertinenze, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto è definita altresì la destinazione d'uso dei singoli tratti ferroviari.